statuto
Articolo 9 – Il Presidente
9.1 – Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e non può essere rieletto per due mandati consecutivi. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
9.2 – Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
9.3 – E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
9.4 – E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
9.5 – In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
9.6 – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
Articolo 10 – Collegio dei Garanti
10.1 – L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
10.2 – Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
10.3 – L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l’esame e la risoluzione di una specifica controversie, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.
Articolo 11 – Collegio dei Revisori dei Conti
11.1 – L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
11.2 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
11.3 – Il Collegio:
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.
Articolo 12 – Il Patrimonio sociale
12.1 – Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
12.2 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale
Articolo 13 – Il Bilancio
13.1 – L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
13.2 – Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell’anno.
13.3 – Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
13.4 – Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell’associazione per i 15 giorni precedenti l’assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
13.5 – E’ vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’associazione.
13.6 – L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Articolo 14 – Modifiche dello statuto e scioglimento dell’associazione
14.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi a da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
14.2 – Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
14.3 – Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.
14.4 – In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.
Articolo 15 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, alla L 383/00 e al Codice Civile.